Basilea II e III
Basilea 2 è l’accordo internazionale che stabilisce i requisiti patrimoniali che le banche devono possedere per poter operare oggi nel mercato.
In base all'accordo firmato nel gennaio del 2001 dai governatori delle banche centrali dei dieci paesi più industrializzati, il G10 (Belgio, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti) le banche dei paesi aderenti devono accantonare quote di capitale in proporzione al rischio derivante dai vari rapporti di credito assunti.
La Banca d’Italia ha reso attuative le regole di Basilea 2 con la pubblicazione della circolare n.263/2006, che disciplina le metodologie di gestione dei rischi da parte delle banche e gli indirizzi ed i criteri dell'attività di supervisione della Banca d'Italia stessa per assicurare la stabilità del sistema bancario, entrata in vigore nel 2007.
L'accordo di Basilea2 si poggia su 3 pilastri fondamentali:
- Il primo pilastro prende in considerazione i criteri di calcolo dei requisiti patrimoniali minimi.
- Il secondo pilastro mira ad aumentare i poteri ispettivi e discrezionali delle varie autorità di Vigilanza competenti, affiancando ai requisiti minimi basati su un puro calcolo algebrico un insieme di ulteriori vincoli operativi e organizzativi sulle procedure poste in essere da una banca nella misura e nel governo dei rischi.
- Il terzo pilastro è quello relativo alla "disciplina di mercato": ha introdotto l'obbligo per le banche di informare il pubblico con apposite tabelle informative sulla propria adeguatezza patrimoniale all'esposizione ai rischi ed alle caratteristiche generali dei sistemi di gestione, controllo e monitoraggio dei rischi stessi. Le regole che costituiscono il Terzo Pilastro:
- hanno lo scopo di migliorare la capacità da parte delle istituzioni finanziarie di definire e presentare l'adeguatezza patrimoniale nel suo complesso
- introducono l'obbligo di pubblicazione da parte delle banche di informazioni riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei sistemi preposti all'identificazione, alla misurazione e alla gestione dei rischi di primo e secondo pilastro con l'obiettivo di rafforzare la disciplina di mercato.
La disciplina di vigilanza prudenziale è stata quindi aggiornata con l’emanazione della cosiddetta Basilea 3 (Regolamento UE 575/2013 - CRR e sulla Direttiva 2013/36/UE - CRD4) che ha rivisto in parte i contenuti del documento indirizzato al Mercato per rispettare l'obbligo di informativa accurata ed esaustiva in merito al profilo di rischio dei singoli enti.